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Notizie - Europa

INL: distacco transnazionale – semplificazione oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizio

La nota n. 2401 del 20 dicembre 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le indicazioni in merito agli obblighi amministrativi a carico dei prestatori di servizio, di cui all’articolo 10, comma 3, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 136/2016.

 

Durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l’impresa distaccante ha l’obbligo di:

 

  1. conservare una copia (cartacea e telematica), in lingua italiana, dei seguenti documenti:
    • il contratto di lavoro,
    • i prospetti paga,
    • i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero,
    • la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni,
    • la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (o documentazione equivalente),
    • l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. (INL – circolare 1/2023)
    • il modello A1.
  2. designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti.

 

Due precisazioni.

Per esigenze di semplificazione, si ritiene sufficiente che la documentazione sia messa a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, senza dover tenerla in loco per tutto il periodo di distacco. Rimane ovviamente necessario consentire al personale ispettivo una verifica immediata in ordine alla corretta instaurazione del rapporto di lavoro che, come indicato con circolare n. 1/2023, potrà essere dimostrata attraverso una attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante.

 

Va, inoltre, chiarito che il soggetto referente designato dall’impresa distaccante per le interlocuzioni con le competenti autorità italiane, non debba necessariamente essere fisicamente presente sul territorio nazionale e sia sufficiente, come previsto dal D.Lgs. n. 136/2016, la sua domiciliazione talia nella quale saranno indicati i recapiti ai quali far riferimento.

Consulta la nota INL n. 2401 del 20 dicembre 2023.