I requisiti di natura tecnica e le funzioni attribuite ai SUAP dalla riforma. Semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160)
Le funzioni attribuite al SUAP dal Regolamento dell'art.38 e i requisiti tecnici minimi.
Sulla base di tali funzioni, per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa, per operare in conformità alle previsioni del DPR (e conformemente al CAD), la capacità di avviare, gestire e concludere i procedimenti sopra richiamati, per via telematica.
a cura della Redazione
In base all art.2, comma 1 del DPR n 160 del 7 Settembre 2010 (Regolamento di attuazione di quanto previsto dall'art.38 del DL.112/2008), il SUAP di "Impresa in un giorno" è "l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59."
Per qualsiasi "vicenda amministrativa" riguardante le attività produttive, il SUAP fornisce alle imprese risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
Per il SUAP costituisce requisito fondamentale di natura tecnico-operativa per operare in conformità alle previsioni del DPR, la capacità di avviare, gestire e concludere i procedimenti sopra richiamati, per via informatica e telematica.
Per questi specifici aspetti, il documento di riferimento è l'Allegato Tecnico al Regolamento, che descrive compiutamente le modalità telematiche con cui procedere alla comunicazione e al trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
L'Allegato fa esplicito riferimento alle soluzioni di carattere tecnologico che risultano ottimali rispetto all'obiettivo dell'automazione dei flussi informativi e dell'interscambio dei dati, nella consapevolezza, tuttavia, che queste soluzioni possano non essere attualmente nelle disponibilità di tutti i SUAP.
Come più volte esplicitato nel testo dell'Allegato stesso, nelle more dell'adozione di soluzioni tecnologiche più adeguate e performanti, le funzioni istituzionali del SUAP possono essere comunque svolte attraverso il possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi:
- casella di PEC istituzionale, a cui fa riferimento il SUAP, per ricevere la documentazione dalle imprese; inviare le ricevute e gli atti relativi ai procedimenti; trasmettere atti, comunicazioni e relativi allegati alle altre amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento e ricevere dalle stesse comunicazioni e atti in formato elettronico;
- firma digitale rilasciata al Responsabile dello Sportello, per la sottoscrizione degli atti in formato elettronico;
- applicazione software per la lettura di documenti firmati digitalmente. La verifica della firma e la successiva estrazione dei documenti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione CNIPA n.45 del 21 maggio 2009, il cui elenco è disponibile nel sito di DIGITPA. Queste applicazioni sono disponibili gratuitamente sul web;
- protocollazione informatica della documentazione in entrata e in uscita, per la certificazione della corrispondenza, come previsto dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 e dal DPCM del 31 ottobre 2000;
- sito web del SUAP o area ad esso riservata nell'ambito del sito istituzionale, in cui siano pubblicate informazione sui procedimenti amministrativi oltre alle modulistiche di riferimento e che preveda la possibilità per gli utenti di verificare lo stato di avanzamento delle pratiche. Quest'area web può anche essere collocata all'interno di portali realizzati da una forma associativa di appartenenza, dalla Provincia o dalla Regione di riferimento.
I Comuni che hanno già avviato uno Sportello Unico in grado di operare almeno nel rispetto dei requisiti tecnici minimi devono inviare al Ministero per lo Sviluppo Economico un'attestazione di conformità, utilizzando procedura telematica disponibile su www.impresainungiorno.gov.it.
L'attestazione è valevole ai fini dell'iscrizione del SUAP nell'elenco nazionale pubblicato sul Portale.