I prestatori devono fornire alle imprese che acquistano i loro servizi i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.

I prestatori sono tenuti ad indicare il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza, devono rispondere ai reclami con la massima sollecitudine e dare prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

Metodi extragiudiziali di risoluzione delle controversie

L'Unione europea promuove l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale, facilitando il ricorso ai metodi extragiudiziali di composizione dei conflitti.

In caso di controversie, le imprese che acquistano servizi all'estero possono ricorrere alla procedura di mediazione di cui alla direttiva 2008/52/CE, che ha introdotto una disciplina uniforme dell'istituto in tutti gli Stati dell'Unione europea e permette una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.

In Italia, il Registro degli organismi di mediazione è disponibile sul sito internet del Ministero della Giustizia, alla seguente pagina web:

https://mediazione.giustizia.it/

Rivolgendosi al Punto di contatto per assistenza alle imprese destinatarie di servizi è possibile ottenere informazioni sugli organismi di mediazione degli altri Stati membri dell'Unione europea.

I prestatori di servizi, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, sono tenuti ad informarne il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato i servizi offerti e ad indicare in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Tutela giurisdizionale

L'Unione europea prevede misure di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificazione delle formalità richieste per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza in uno Stato membro diverso da quello nel quale essa è stata adottata.

In caso di contenzioso, il regolamento 44/2001/CE prevede la competenza giurisdizionale del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. Il prestatore di servizi inadempiente potrà dunque essere citato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Caso pratico

Un'impresa che ha affidato lavori di tinteggiatura ad una ditta slovena, in caso di difetti nell'esecuzione dell'opera:

  • può presentare reclamo all'impresa che ha eseguito i lavori; quest'ultima è tenuta a fornire una tempestiva risposta al reclamo ricevuto e a proporre soluzioni concrete per porre rimedio ai rilievi del committente;

  • può ricorrere ad una procedura extragiudiziale di mediazione; rivolgendosi al Punto di contatto per assistenza alle imprese destinatarie di servizi può ottenere tutte le informazioni necessarie;

  • può instaurare un contenzioso in Italia, citando in giudizio l'impresa slovena dinanzi al tribunale del luogo in cui sono stati svolti i lavori.