Domande ricorrenti

Domande frequenti (FAQ)
L'Elenco delle domande più frequenti sull’argomento e le risposte aggiornate.

R: Per ottenere la partita IVA, i soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro imprese presentano la dichiarazione di inizio attività mediante la Comunicazione unica:

https://www.registroimprese.it/comunicazione-unica-d-impresa

I soggetti che non sono tenuti all’iscrizione nel Registro imprese possono ottenere la partita IVA presentando una dichiarazione di avvio delle attività direttamente all’Agenzia delle entrate, che provvederà ad attribuire la partita IVA.

Informazioni più dettagliate, insieme alla modulistica rilevante, sono disponibili alla seguente pagina web:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/amministrazione-trasparente/servizi-erogati/carta-servizi/i-nostri-servizi/area-identificazione-del-contribuente/partita-iva

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Per lo svolgimento in Italia di attività di pulizia e disinfezione non è necessario nessun requisito   professionale; per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre, invece, indicare un preposto alla gestione tecnica dell’attività.


L’attività di pulizia, che non richiede il possesso di una qualifica professionale, può essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare.

Per quanto riguarda i profili fiscali, i soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell’Unione europea, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA devono nominare un rappresentante fiscale in Italia o identificarsi ai fini IVA tramite il modello ANR/3:


https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/come-si-presenta-anr3

Inoltre, tra Italia e Polonia è in vigore una convenzione per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:

 

https://www.finanze.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/


In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Per la definizione di “stabile organizzazione” si potrà fare riferimento all’articolo 5 della medesima Convenzione.

R: Per lo svolgimento in Italia di attività di pulizia e disinfezione non è necessario nessun requisito   professionale; per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre, invece, indicare un preposto alla gestione tecnica dell’attività.

L’attività di pulizia, che non richiede il possesso di una qualifica professionale, può essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare.

Per quanto riguarda i profili fiscali, i soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell’Unione europea, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA devono nominare un rappresentante fiscale in Italia o identificarsi ai fini IVA tramite il modello ANR/3:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/come-si-presenta-anr3
 

Inoltre, tra Italia e Polonia è in vigore una convenzione per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:
 

https://www.finanze.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

 

In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Per la definizione di “stabile organizzazione” si potrà fare riferimento all’articolo 5 della medesima Convenzione.

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Per il riconoscimento della qualifica professionale di ingegnere l’autorità competente è il Ministero della Giustizia.

Tutti gli adempimenti necessari per l’esercizio in Italia dell’attività di ingegnere in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale inclusi i costi amministrativi, i tempi della procedura e le modalità di presentazione della documentazione prescritta, sono analiticamente descritti alla seguente pagina web:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_d.page?tab=d&contentId=USC324165

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Per il riconoscimento della qualifica professionale di ingegnere l’autorità competente è il Ministero della Giustizia.

Tutti gli adempimenti necessari per l’esercizio in Italia dell’attività di ingegnere in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale inclusi i costi amministrativi, i tempi della procedura e le modalità di presentazione della documentazione prescritta, sono analiticamente descritti alla seguente pagina web:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_d.page?tab=d&contentId=USC324165

R: In linea di principio l'attività in questione è regolamentata in Italia (art. 28 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal d. Lgs. 59/2010) e necessita di autorizzazione in quanto implica l'occupazione del suolo pubblico.

Le norme locali possono imporre ulteriori limiti, ad esempio per quanto riguarda aree specifiche (come il centro storico).

L'attività può essere esercitata anche sotto forma di prestazione transfrontaliera di servizi, ad esempio nell'ambito di una mostra temporanea (“fiera”). In questo caso non è necessario ottenere un'autorizzazione, è sufficiente presentare un preavviso (SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) all'autorità locale competente (“Comune”).

L'attività è soggetta all'adempimento di esigenze personali, quali l'assenza di procedimento penale (art. 71, d. Lgs. 59/2010), e deve essere esercitata per mezzo di automezzi. La procedura è gestita dall'autorità locale del distretto in cui verrà avviata l'attività. Anche il titolare della licenza ha diritto alla vendita porta a porta. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.

I dettagli di contatto e il sito Web dell'autorità competente, nonché i moduli di domanda e l'elenco dei documenti da presentare, sono disponibili nella seguente pagina Web: Sportelli SUAP

R: In linea di principio l'attività in questione è regolamentata in Italia (art. 28 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal d. Lgs. 59/2010) e necessita di autorizzazione in quanto implica l'occupazione del suolo pubblico.

Le norme locali possono imporre ulteriori limiti, ad esempio per quanto riguarda aree specifiche (come il centro storico).

L'attività può essere esercitata anche sotto forma di prestazione transfrontaliera di servizi, ad esempio nell'ambito di una mostra temporanea (“fiera”). In questo caso non è necessario ottenere un'autorizzazione, è sufficiente presentare un preavviso (SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) all'autorità locale competente (“Comune”).

L'attività è soggetta all'adempimento di esigenze personali, quali l'assenza di procedimento penale (art. 71, d. Lgs. 59/2010), e deve essere esercitata per mezzo di automezzi. La procedura è gestita dall'autorità locale del distretto in cui verrà avviata l'attività. Anche il titolare della licenza ha diritto alla vendita porta a porta. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.

I dettagli di contatto e il sito Web dell'autorità competente, nonché i moduli di domanda e l'elenco dei documenti da presentare, sono disponibili nella seguente pagina Web Sportelli SUAP

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea può svolgere attività d’impresa in Italia mediante costituzione di un’unità locale, senza stabilire una sede secondaria in Italia, se l’attività non ha carattere sostanziale, ma preparatorio dello sviluppo commerciale (promozione, pubblicità e altri atti non commerciali) e non sono compiute in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA.

L’unità locale deve essere registrata presso la Camera di Commercio competente per il territorio in cui si intende avviare l’attività. L’impresa deve allegare un atto, rilasciato dalla competente autorità locale e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell’impresa.

L’atto deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di un Tribunale.

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Un’impresa stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea può svolgere attività d’impresa in Italia mediante costituzione di un’unità locale, senza designare un rappresentante legale dell’impresa estera in Italia, se l’attività non ha carattere sostanziale, ma preparatorio dello sviluppo commerciale (promozione, pubblicità e altri atti non commerciali) e non sono compiute in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA.

L’unità locale deve essere registrata presso la Camera di Commercio competente per il territorio in cui si intende avviare l’attività. L’impresa deve allegare un atto, rilasciato dalla competente autorità locale e legalizzato dall’autorità diplomatica o consolare italiana, dal quale si possano desumere gli elementi principali dell’impresa.

L’atto deve essere accompagnato da una traduzione in italiano, certificata dall’autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio di un Tribunale.

R: Ai lavoratori dipendenti dell’impresa polacca chiamati a svolgere temporaneamente la propria attività in Italia si applica la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi. La direttiva sancisce che ai lavoratori distaccati vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dello Stato membro sul territorio del quale viene svolto il lavoro.

Ai dipendenti polacchi che lavorano in Italia dovranno dunque essere applicate le condizioni di lavoro (es. retribuzione, orario di lavoro, ecc.) qui previste.

In base all’articolo 3 della direttiva, questo principio si applica ai seguenti elementi del rapporto di lavoro:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima delle ferie annuali retribuite;
c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

 

In relazione agli aspetti previdenziali, per i lavoratori distaccati dalle imprese appartenenti all’Unione europea, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro.

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai lavoratori comunitari distaccati si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore. I lavoratori distaccati restano, dunque, soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro nel quale è stabilito il datore di lavoro, che è esonerato dall’obbligo di pagamento dei contributi nel Paese in cui il lavoratore è distaccato (art. 12 del regolamento 883/2004).

L'impresa che effettua il distacco in un altro Stato membro (Italia) deve contattare l'amministrazione competente nello Stato di stabilimento (Polonia). Il datore di lavoro o il dipendente devono ricevere l'attestazione A1 (in passato certificato E101), che certifica che il lavoratore opera nel quadro di una prestazione di servizi e che il lavoratore è soggetto alle norme speciali relative ai lavoratori distaccati sino ad una data determinata.

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: Ai lavoratori dipendenti dell’impresa polacca chiamati a svolgere temporaneamente la propria attività in Italia si applica la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori effettuato nel quadro di una prestazione di servizi. La direttiva sancisce che ai lavoratori distaccati vengano garantite le “medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dello Stato membro sul territorio del quale viene svolto il lavoro.

Ai dipendenti polacchi che lavorano in Italia dovranno dunque essere applicate le condizioni di lavoro (es. retribuzione, orario di lavoro, ecc.) qui previste.

In base all’articolo 3 della direttiva, questo principio si applica ai seguenti elementi del rapporto di lavoro:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima delle ferie annuali retribuite;
c) tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario; il presente punto non si applica ai regimi pensionistici integrativi di categoria;
d) condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
e) sicurezza, salute e igiene sul lavoro;
f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
g) parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.

In relazione agli aspetti previdenziali, per i lavoratori distaccati dalle imprese appartenenti all’Unione europea, invece, trova applicazione il “principio di personalità”, opposto al principio di territorialità vigente in materia di condizioni di lavoro.

Così come previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ai lavoratori comunitari distaccati si applica la legislazione previdenziale del Paese di residenza del lavoratore. I lavoratori distaccati restano, dunque, soggetti al sistema di sicurezza sociale dello Stato membro nel quale è stabilito il datore di lavoro, che è esonerato dall’obbligo di pagamento dei contributi nel Paese in cui il lavoratore è distaccato (art. 12 del regolamento 883/2004).

Dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21). Le nuove disposizioni (art. 12) hanno esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Pertanto, il formulario E 101 è stato sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di ventiquattro mesi, mentre il formulario E 102 è stato abolito.

L'impresa che effettua il distacco in un altro Stato membro (Italia) deve contattare l'amministrazione competente nello Stato di stabilimento (Polonia). Il datore di lavoro o il dipendente devono ricevere l'attestazione A1 (in passato certificato E101), che certifica che il lavoratore opera nel quadro di una prestazione di servizi e che il lavoratore è soggetto alle norme speciali relative ai lavoratori distaccati sino ad una data determinata.

R: L’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.
L’iscrizione al Registro delle Imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio: ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempie agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.

Per quanto riguarda le attività commerciali, per le strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) non è necessario il rilascio di un'autorizzazione, ma è sufficiente la presentazione di una comunicazione preventiva (“Segnalazione certificata di inizio attività” – SCIA) all’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio). Il SUAP può essere individuato attraverso la seguente pagina web: Sportelli SUAP

 

La costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività possono essere completati in via telematica in un’unica fase, con trasmissione della SCIA contestualmente all’invio della Comunicazione unica.

L’esercizio dell’attività di commercio è, infine, subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. Si tratta sostanzialmente di requisiti che consistono nell’assenza di condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati nell’esercizio del commercio.

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: L’avvio di un’attività d’impresa in Italia richiede l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio.
L’iscrizione al Registro delle Imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio: ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceve il numero di partita IVA e adempie agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.

Per quanto riguarda le attività commerciali, per le strutture di vendita denominate esercizi di vicinato (aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) non è necessario il rilascio di un'autorizzazione, ma è sufficiente la presentazione di una comunicazione preventiva (“Segnalazione certificata di inizio attività” – SCIA) all’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio). Il SUAP può essere individuato attraverso la seguente pagina web: Sportelli SUAP


La costituzione dell’impresa e l’avvio dell’attività possono essere completati in via telematica in un’unica fase, con trasmissione della SCIA contestualmente all’invio della Comunicazione unica.

L’esercizio dell’attività di commercio è, infine, subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59. Si tratta sostanzialmente di requisiti che consistono nell’assenza di condanne penali, misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati nell’esercizio del commercio.

R: In Italia l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Italia è una professione regolamentata. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, inoltre, soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Più precisamente, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010, ovvero, alternativamente:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, per il coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L’autorità competente a ricevere la SCIA è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. Attraverso la seguente pagina web è possibile individuare lo Sportello Unico competente per territorio, nel cui sito internet sono disponibili anche i moduli per la SCIA: Sportelli SUAP

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: In Italia l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio. L’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Italia è una professione regolamentata. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, inoltre, soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Più precisamente, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010, ovvero, alternativamente:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, per il coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L’autorità competente a ricevere la SCIA è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. Attraverso la seguente pagina web è possibile individuare lo Sportello Unico competente per territorio, nel cui sito internet sono disponibili anche i moduli per la SCIA: Sportelli SUAP

R: Le attività nel settore edile possono essere soggette o meno al possesso di una qualifica professionale. In linea di principio, quelle di muratore e carpentiere sono attività artigiane che non richiedono una qualifica professionale; quelle di geometra e ingegnere sono, invece, professioni regolamentate, che richiedono la trasmissione all’autorità competente della dichiarazione preventiva del prestatore di servizi.

In Italia le attività edili sono regolate principalmente dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
L’articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001 indica tutte le attività edili che non richiedono il possesso di una qualifica professionale. In caso di professione regolamentata, prima dello svolgimento della prestazione è necessario trasmettere una dichiarazione preventiva all'autorità competente. Negli altri casi, invece, l’attività potrà essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare.

Le attività indicate al comma 2 dell’art. 6 possono essere svolte previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale competente per territorio.

L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 indica le attività che richiedono l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire) da parte dell’autorità competente, ovvero il Comune dove devono essere svolti i lavori, al quale deve essere trasmessa tutta la necessaria documentazione relativa ai lavori da svolgere, mentre l'art. 22 indica le attività che possono essere svolte previa trasmissione all'autorità competente della denuncia di inizio attività.

Il sito internet dell’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio) può essere individuato attraverso la seguente pagina web: 
Sportelli SUAP

Anche per le attività che non richiedono una qualifica professionale è necessario il rispetto della normativa in materia di protezione ambientale, prevenzione incendi e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Adempimenti specifici a tal fine sono indicati nel d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: In Italia l’attività di guida turistica è una professione regolamentata, subordinata al possesso di una specifica qualifica professionale. L’attività può essere svolta come prestazione temporanea e occasionale di servizi ai sensi della direttiva 2005/36/CE da professionisti che possono legalmente svolgere la stessa attività nello Stato membro dove sono stabiliti e che sono in possesso della qualifica professionale prescritta o hanno svolto l’attività per almeno un anno negli ultimi dieci,
Nel caso di prestazione occasionale e temporanea di servizi relativi a una professione regolamentata, l'Italia richiede che il prestatore, che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi nel territorio nazionale, informi in anticipo l'autorità italiana competente con una dichiarazione scritta contenente dati sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente (cfr. art. 10 del decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
- una prova della nazionalità del prestatore,
- un attestato che certifichi che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato,
- una prova dei titoli di qualifiche professionali,
- nei casi in cui nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni.

La dichiarazione preventiva deve essere trasmessa all’amministrazione competente prima dell'inizio della prestazione: 

https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/guida-turistica/

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Servizi che richiedono una qualifica professionale.

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: L’esercizio di attività in forma stabile sul territorio italiano, e in particolare l’apertura di una filiale di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, richiede l’iscrizione nel registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio e la designazione del rappresentante legale.

Al momento dell’iscrizione, l’impresa deve allegare un certificato rilasciato dall’autorità competente nello Stato membro di stabilimento con una copia dell’atto costitutivo. Il certificato deve contenere le informazioni relative all’impresa, compresi i suoi legali rappresentanti, e deve essere accompagnato da una traduzione autenticata. La filiale dovrà pubblicare informazioni rilevanti sulla società controllante e sulle attività di entrambe le società.

L’iscrizione al registro delle imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio. ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceverà il numero di partita IVA e adempirà agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.

 

Maggiori informazioni su ComUnica sono disponibili alla seguente pagina web Comunicazione Unica (ComUnica)

 

Ultima modifica 22/02/2023

R: L’esercizio di attività in forma stabile sul territorio italiano, e in particolare l’apertura di una filiale di un'impresa stabilita in un altro Stato membro, richiede l’iscrizione nel registro delle imprese gestito dalla Camera di Commercio competente per territorio e la designazione del rappresentante legale.

Al momento dell’iscrizione, l’impresa deve allegare un certificato rilasciato dall’autorità competente nello Stato membro di stabilimento con una copia dell’atto costitutivo. Il certificato deve contenere le informazioni relative all’impresa, compresi i suoi legali rappresentanti, e deve essere accompagnato da una traduzione autenticata. La filiale dovrà pubblicare informazioni rilevanti sulla società controllante e sulle attività di entrambe le società.

L’iscrizione al registro delle imprese è effettuata tramite ComUnica, la procedura elettronica messa a disposizione dalle Camere di commercio. ComUnica consente di adempiere a tutti gli obblighi informativi nei confronti delle autorità competenti (la comunicazione è valida ai fini fiscali, assicurativi e previdenziali) con un’unica dichiarazione trasmessa in modalità telematica. Attraverso ComUnica l’impresa riceverà il numero di partita IVA e adempirà agli obblighi di registrazione presso INAIL e INPS ai fini assicurativi e previdenziali.

Maggiori informazioni su ComUnica sono disponibili alla seguente pagina web: Comunicazione Unica (ComUnica)

R: Per le qualifiche ottenute prima del 1º gennaio 2021, si applica la direttiva 2005/36/CE. Tali qualifiche sono state rilasciate dal Regno Unito in qualità di Stato membro (fino al 31 gennaio 2020) o durante il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso (fino al 31 dicembre 2020).
Per i cittadini dell'UE, quindi, le qualifiche ottenute nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021 sono considerate qualifiche dell'UE e si applicano le stesse norme previste per il riconoscimento di qualsiasi altra qualifica dell'UE, senza limiti di tempo.

 

Ultima modifica 07/06/2023