La direttiva servizi ha introdotto una serie di misure volte a promuovere la qualità dei servizi e a migliorare la trasparenza e l'informazione sui prestatori e sui servizi, così da garantire la sicurezza giuridica delle operazioni transfrontaliere.

Obblighi informativi

Le imprese che intendono offrire servizi sono soggette ad obblighi informativi specifici. Le informazioni devono essere comunicate dal prestatore di propria iniziativa oppure essere facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto o per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore.

Tutte le informazioni devono essere rese disponibili in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato e devono apparire in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.

Informazioni sui prestatori di servizi

Le imprese che offrono servizi devono rendere noti:

  • il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l'indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;

  • ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione del registro e il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo nel registro;

  • ove l'attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell'autorità competente o dello sportello unico;

  • ove il prestatore eserciti un'attività soggetta all'IVA, il numero di identificazione IVA;

  • per le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;

  • l'assicurazione o le garanzie in caso di responsabilità professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore o del garante e la copertura geografica.

Informazioni sui servizi offerti

Le imprese che offrono servizi devono portare a conoscenza del destinatario:

  • le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;

  • l'esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto e/o alla giurisdizione competente;

  • l'esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;

  • il prezzo del servizio, laddove esso è predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;

  • le principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto.

Informazioni supplementari

L'impresa che intende acquistare un servizio all'estero può richiedere al prestatore informazioni supplementari, in particolare:

  • per le professioni regolamentate, indicazioni sulle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e sui mezzi per prenderne visione;

  • attività multidisciplinari e associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonché misure assunte per evitare conflitti di interesse. Queste informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;

  • eventuali codici di condotta ai quali il prestatore è assoggettato, nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni linguistiche disponibili;

  • se un prestatore è assoggettato a un codice di condotta o è membro di un'associazione commerciale o di un organismo o ordine professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie. In tal caso, il prestatore deve specificare in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

  • ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato.

La cooperazione amministrativa e il Punto di contatto per l'assistenza alle imprese destinatarie di servizi

Le autorità degli Stati membri cooperano tra loro in modo da assicurare un controllo efficace dei prestatori e dei loro servizi, anche attraverso verifiche, ispezioni, indagini e scambi di informazioni.

Allo scopo di garantire alle imprese un accesso sicuro ai servizi in tutto il territorio dell'Unione europea, in Italia è stato istituito il Punto di contatto per l'assistenza alle imprese destinatarie di servizi, disponibile tramite il portale impresainungiorno.gov.it e accessibile all'indirizzo di posta elettronica assistenza.destinatari@unioncamere.it.

Ogni impresa che intende acquistare un servizio all'estero può rivolgersi al Punto di contatto per ottenere informazioni generali e assistenza in relazione alle norme alle quali si devono attenere le imprese degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai mezzi di tutela del destinatario di servizi e alle procedure di risoluzione delle controversie applicabili negli altri Stati.

Rivolgendosi al Punto di contatto, l'impresa che intende acquistare servizi in un altro Stato membro dell'Unione europea può ricevere in particolare:

  • informazioni generali sulle norme applicabili ai servizi negli altri Stati e sugli obblighi ai quali è soggetta l'impresa dalla quale vengono acquistati servizi;

  • informazioni generali sulle legislazioni nazionali e sui diritti delle imprese che acquistano servizi all'estero, con particolare riguardo alla tutela dei destinatari di servizi;

  • informazioni generali sui mezzi di tutela esperibili in caso di controversia con il prestatore;

  • informazioni sui mezzi alternativi di risoluzione delle controversie e dati delle associazioni o organizzazioni presso le quali le imprese destinatarie di servizi possono ricevere assistenza pratica in caso di controversie con un operatore commerciale di un altro Stato.

L'elenco dei punti di contatto per assistenza alle imprese destinatarie di servizi che operano negli Stati membri dell'Unione europea è disponibile alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/guides/bodies_designated_en.pdf

Caso pratico

Un'impresa che intenda affidare lavori di ristrutturazione ad un architetto spagnolo:

  • riceve dall'architetto tutte le informazioni relative ai suoi dati identificativi, ai recapiti, all'abilitazione professionale, all'iscrizione nell'albo spagnolo degli architetti, al contenuto e alle caratteristiche del servizio prestato;

  • può richiedere all'architetto informazioni specifiche sulle regole professionali in vigore in Spagna, sul costo del servizio e sul modo in cui esso è determinato;

  • può ottenere dal Punto di contatto per assistenza alle imprese destinatarie di servizi del proprio paese tutte le informazioni sulle norme in vigore in Spagna per l'esercizio della professione di architetto.