Ultimo aggiornamento: 05/02/2024
Nascita di una impresa o apertura di un’unità locale di impresa estera
In Italia la costituzione di un’impresa richiede l’iscrizione al Registro delle imprese gestito dalle Camere di commercio.
Tutte le imprese di qualsiasi natura giuridica si debbono iscrivere al Registro delle imprese .
L'iscrizione prevede il pagamento di un diritto annuale.
Per creare una nuova impresa la modalità è esclusivamente digitale e si chiama Comunicazione Unica d’Impresa . La procedura permette di adempiere agli obblighi nei confronti delle seguenti autorità:
- Registro delle imprese (per i fini costitutivi)
- Agenzia delle Entrate (per i fini fiscali)
- Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (per i fini assicurativi)
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (per i fini previdenziali)
La domanda deve essere corredata da documentazione di prova. Il contenuto della domanda e la documentazione dipendono dalla natura giuridica scelta e dalle attività che l'imprenditore vuole svolgere.
Nel caso di forma societaria l’atto costitutivo redatto da un notaio è il principale documento necessario.
La procedura di iscrizione si conclude entro cinque giorni dal ricevimento della domanda. In presenza di imperfezioni, le eventuali lacune e/o imprecisioni potranno essere sanate nei termini comunicati dall'ufficio.
All'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio, si possono richiedere ulteriori informazioni.
Per avviare l’iniziativa e localizzare le sedi operative, l’impresa deve anche completare gli obblighi verso lo Sportello Unico per le Attività Produttive. Per pratiche più semplici, è sufficiente l’autocertificazione con la presentazione in modalità digitale della Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA). Per le iniziative più complesse si ricorre a procedimenti di tipo ordinario che prevedono la richiesta di autorizzazione.
Il servizio ATECO rilascia un quadro completo degli adempimenti sulla base dell’indicazione del luogo e dell’attività che si intende intraprendere.
L’attività di impresa comporta naturalmente rischi e responsabilità: nella ditta individuale l’imprenditore è l'unico responsabile e il suo intero patrimonio è soggetto al rischio d'impresa; nelle società di persone sono i soci ad essere responsabili in quanto oltre alla società, rispondono illimitatamente per le obbligazioni e i debiti della società; nelle società di capitali il rischio dei soci è limitato a quanto conferito nel capitale sociale.
Nelle società, la responsabilità civile legata all’attività di impresa ricade sugli amministratori.
Registrazione di Unità locale per le imprese stabilite in altro stato membro
Per un’impresa stabilita in un altro stato membro che operi in Italia senza compiere operazioni rilevanti a fini fiscali -IVA- (ad esempio, nel caso di un’attività preparatoria ad una possibile iniziativa commerciale) è prevista soltanto la registrazione di una Unità locale nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).
Il REA è tenuto dalle Camere di commercio e l'iscrizione avviene con le stesse modalità del Registro delle imprese.
Riferimenti Normativi
• Legge n.580/1993 - Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal D.Lgs. n.23/2010;