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Ultimo aggiornamento: 13/09/2022


Gli amministratori sono i soggetti a cui è affidata la gestione e la direzione dell’attività imprenditoriale.

Gli amministratori devono rispettare gli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto della società per garantire il funzionamento e la gestione diligente della società stessa.

E possibile distinguere tre ipotesi di responsabilità civile in base al soggetto che subisce le conseguenze negative del comportamento imprudente dell’amministratore:

  • verso la società;
  • verso i creditori sociali;
  • verso i singoli soci o soggetti terzi.

Rispetto alla responsabilità verso la società, gli amministratori rispondono con il proprio patrimonio dei danni subiti dalla società quando non adempiono i doveri ad essi imposti dalla legge o dallo statuto.

Se gli amministratori sono più di uno, essi sono responsabili solidalmente. Ciascuno può essere, quindi, costretto dalla società a risarcire l’intero danno subito.

Tra i doveri degli amministratori di una società rientra quello di conservare l’integrità del patrimonio sociale, cioè di tutti i beni mobili e immobili di cui è titolare la società. Quindi, gli amministratori sono anche responsabili verso i creditori sociali, cioè coloro che vantano un credito nei confronti della società. 

I creditori possono proporre l’azione solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Infatti, un danno per i creditori, non sussiste fin quando il patrimonio sociale è capiente.

L’elemento comune della responsabilità verso la società e verso i creditori sociali è che, in entrambi i casi, il danno è stato prodotto nei confronti della società. 

Invece, se l’attività di gestione dell’amministratore danneggia illegittimamente un singolo socio o soggetti estranei alla società senza che la società subisca alcun danno o addirittura ne riceva un vantaggio, il singolo socio o il terzo possono chiedere agli amministratori il risarcimento dei danni.

Per tutte e tre le fattispecie di responsabilità civile, provvede l’Autorità giudiziaria sulla base del Codice civile italiano.

 

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Riferimenti Normativi

- Codice civile (artt. 2392-2395)
- Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative

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