Servizi erogati per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Credito di imposta per la distribuzione delle testate edite
L'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto, per l’anno 2021, un credito d’imposta per le spese sostenute, per l’anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, che abbiano stipulato, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.
Il credito d'imposta è concesso nel rispetto del limite di spesa previsto pari, per l'anno 2021, a 60 milioni di euro.
Con D.P.C.M. 26 ottobre 2021 sono state definite le modalità applicative e la procedura di accesso al credito.
Con decreto del Capo del Dipartimento del 2 agosto 2022, sono stati definitivamente stabiliti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite.
Il credito di imposta è destinato alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Sono ammessi al beneficio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- sede legale in uno Stato dell'Unione europea o nello Spazio Economico Europeo;
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale correlata ai benefici;
- indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- che abbiano stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative cui sono iscritte, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali. Per piccoli comuni si intendono quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come individuati dall’articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Può soddisfare il requisito di ammissione, anche l’aver stipulato contratti di distribuzione che, in attuazione a quanto stabilito dall’art.16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, assicurino nel servizio la parità di condizioni a tutte le testate rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, nonché la realizzazione della più ampia agibilità e capillarità della rete di vendita, anche con riguardo ai piccoli comuni e ai comuni con un solo punto vendita di giornali, in conformità a quanto disposto dall’art. 67 comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
L'agevolazione è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, nonché con i contributi diretti di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Sono ammesse all’agevolazione le spese sostenute, per l’anno 2020, per la distribuzione ed il trasporto, ivi inclusa la spesa di trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina.
Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per la distribuzione delle copie ai sottoscrittori di abbonamenti ai giornali, né i costi di distribuzione tramite il servizio postale, nonché i costi di distribuzione di copie non consegnate ai punti vendita (es. strillonaggio).
Le imprese editrici che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento, per l’anno 2021, nel periodo dal 14 ottobre al 14 novembre 2022.
Per ulteriori dettagli sulla misura, consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Per eventuali richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.distribuzione@governo.it
Scarica il manuale utente (aggiornato al 13/10/2022) utile per la compilazione della domanda.