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Comunicazione annuale ROC entro 31/01/2013 per contributi per l’editoria

Termine per le comunicazioni annuali delle imprese richiedenti i contributi per l'anno 2012

Gli operatori richiedenti i contributi per l'editoria sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al ROC entro il 31 gennaio 2013

Le imprese che intendano richiedere, per l'anno 2012, i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio 2013 con assetti riferiti all'anno 2012 secondo le modalità previste dall'art. 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS.

Ai fini di tale comunicazione, le imprese le cui testate siano di proprietà di soggetti diversi dall'editore sono esentate da quanto previsto dal comma 3 della sezione relativa alle "Dichiarazioni supplementari dovute dalle imprese richiedenti i contributi per l'editoria" di cui all'allegato B alla delibera n. 666/08/CONS.

Le dichiarazioni rese ai sensi del Regolamento attraverso i modelli 12/1/ROC, 12/2/ROC, 12/3/ROC e 12/4/ROC, allegati al presente avviso, circa le situazioni di controllo e/o collegamento occorse nell'anno 2012, sono trasmesse in formato PDF, con firma digitale del legale rappresentante, in allegato alla comunicazione annuale attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it.