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D Una startup innovativa stabilita in Italia può partecipare a gare d’appalto indette in altri Stati membri dell’Unione europea? Qual è il regime fiscale applicabile?

R: Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2), una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • non distribuisce e non ha distribuito utili
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:

sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Tutti i requisiti per la costituzione di una startup innovativa, insieme alla normativa di riferimento e alle agevolazioni previste per questa tipologia di impresa, sono illustrati alla seguente pagina web:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

In linea di principio, un’impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi negli altri Stati membri in forma stabile oppure in modalità temporanea e occasionale. La partecipazione a gare e procedure di appalti rientra nella prestazione occasionale e temporanea di servizi. Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile, l’Italia ha stipulato con gli altri Stati membri dell’Unione europea convenzioni per evitare doppie imposizioni:

https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

In base a tali convenzioni, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; se l’impresa svolge la sua attività all’estero mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

 

 

Ultima modifica 22/02/2023