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D: Una impresa di pulizie registrata in Polonia può svolgere temporaneamente la propria attività in Italia pagando le tasse in Polonia?

R: Per lo svolgimento in Italia di attività di pulizia e disinfezione non è necessario nessun requisito   professionale; per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, occorre, invece, indicare un preposto alla gestione tecnica dell’attività.

L’attività di pulizia, che non richiede il possesso di una qualifica professionale, può essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare.

Per quanto riguarda i profili fiscali, i soggetti non residenti nello Stato, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell’Unione europea, che intendono effettuare in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA devono nominare un rappresentante fiscale in Italia o identificarsi ai fini IVA tramite il modello ANR/3:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/istanze/identificazione-iva-soggetti-non-residenti-anr3/come-si-presenta-anr3
 

Inoltre, tra Italia e Polonia è in vigore una convenzione per evitare doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito:
 

https://www.finanze.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

 

In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno degli Stati sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. Per la definizione di “stabile organizzazione” si potrà fare riferimento all’articolo 5 della medesima Convenzione.

 

Ultima modifica 22/02/2023