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D: Mi trasferirò in Italia a fine anno per aprire un ristorante. Ho bisogno di autorizzazioni specifiche per preparare e servire cibi?

R: In Italia l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetto alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (o SCIA: art. 64, comma 1, d. lgs. n. 59/2010, così come sostituito dall’articolo 2, comma 2, lettera a), d. lgs. n. 147/2012) allo sportello unico per le attività produttive del Comune competente per territorio.

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande in Italia è una professione regolamentata. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, inoltre, soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.

Più precisamente, l’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati all’art. 71 del d. lgs. n. 59/2010, ovvero, alternativamente:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, per il coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

L’autorità competente a ricevere la SCIA è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale si intende avviare l’attività. Attraverso la seguente pagina web è possibile individuare lo Sportello Unico competente per territorio, nel cui sito internet sono disponibili anche i moduli per la SCIA: Sportelli SUAP

 

Ultima modifica 22/02/2023