La direttiva servizi garantisce alle imprese un accesso più facile ai servizi in tutto il territorio dell'Unione europea. Tra le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva ci sono i servizi nel settore della costruzione, i servizi svolti dagli artigiani, la maggior parte dei servizi professionali (servizi di consulenza legale e fiscale o quelli prestati da architetti, veterinari, ecc.), i servizi alle imprese (pubblicità, servizi di ricerca del personale, consulenza in materia di brevetti), i servizi immobiliari.

Alle imprese che intendono acquistare servizi in un altro Stato membro non possono essere imposte condizioni discriminatorie basate sulla loro sede sociale o sul luogo di stabilimento, né da parte delle autorità pubbliche né da parte dei prestatori di servizi.

Divieto di restrizioni da parte delle autorità pubbliche

Le autorità pubbliche non possono imporre restrizioni al diritto delle imprese di acquistare servizi all'estero.

Se lo Stato prevede un'agevolazione o un contributo finanziario collegato all'utilizzo di determinati servizi, il diritto all'agevolazione sussiste anche quando i servizi sono ricevuti da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro.

La fruizione di un servizio o l'applicazione di tariffe più vantaggiose non può essere subordinata ad un obbligo, imposto esclusivamente a carico delle imprese di altri Stati membri, di fornire documenti originali, copie autenticate o traduzioni ufficiali di documenti.

L'acquisto di servizi in un altro Stato membro dell'Unione europea non può essere subordinato ad un'autorizzazione specifica né ad una previa comunicazione informativa alle autorità pubbliche dello Stato di stabilimento.

Divieto di restrizioni da parte delle imprese che offrono servizi

Le imprese che offrono servizi non possono adottare pratiche discriminatorie (ad esempio prezzi più alti) connesse al luogo di stabilimento del destinatario dei servizi.

Le condizioni di accesso a un servizio devono essere rese note preventivamente dal prestatore di servizi e non devono contenere previsioni discriminatorie.

Disparità di trattamento sono ammesse solo se giustificate da ragioni oggettive, quali effettivi costi supplementari dovuti alla distanza geografica o alle caratteristiche tecniche della prestazione.

Non può essere rifiutato l'accesso a beni e servizi, anche venduti on-line, a imprese stabilite in uno Stato membro diverso.

Caso pratico

Un'impresa italiana che intenda installare pannelli fotovoltaici sui tetti del proprio stabilimento industriale può affidare i lavori ad un'impresa tedesca senza bisogno di autorizzazioni o di dichiarazioni preventive.

Le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti dalla normativa italiana si applicano anche se l'impianto è installato da un'impresa straniera.

L'impresa installatrice non può applicare all'impresa italiana condizioni relative a durata e contenuto delle garanzie che siano meno favorevoli rispetto a quelle da essa praticate in Germania.