Domande ricorrenti
D: Una startup innovativa registrata in un paese europeo può partecipare a tutte le call pubbliche nei 27 Paesi dell’Unione Europea? Quale tassazione si applica: quella del paese dove è registrata la startup pur operando a livello europeo ? Oppure si parlerebbe di esterovestizione?
R: Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2), una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:
- è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
- ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
- ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
- non distribuisce e non ha distribuito utili
- ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
- non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:
sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Tutti i requisiti per la costituzione di una startup innovativa, insieme alla normativa di riferimento e alle agevolazioni previste per questa tipologia di impresa, sono illustrati alla seguente pagina web:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative
In linea di principio, un’impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi negli altri Stati membri in forma stabile oppure in modalità temporanea e occasionale. La partecipazione a gare e procedure di appalti rientra nella prestazione occasionale e temporanea di servizi. Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile, l’Italia ha stipulato con gli altri Stati membri dell’Unione europea convenzioni per evitare doppie imposizioni:
In base a tali convenzioni, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; se l’impresa svolge la sua attività all’estero mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.