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Obblighi di comunicazione in capo alle imprese richiedenti i contributi

Obblighi di comunicazione in capo alle imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

A seguito delle modifiche al Regolamento per la tenuta del Registro degli Operatori della Comunicazioni (allegato A alla delibera Agcom n. 666/08/CONS e s.m.i.) disposte dalla delibera n. 565/13/CONS, a partire dal contributo 2013, le imprese richiedenti i contributi ai sensi dell'articolo 3, commi 2, 2‐bis, 2‐ter, 2‐quater e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono tenute ad effettuare la comunicazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, con assetti riferiti all'anno precedente (cfr. articolo 11 comma 3 del Regolamento).

Entro il medesimo termine del 31 gennaio, le medesime imprese dovranno effettuare la comunicazioni di eventuali situazioni di controllo e/o collegamento – o l'assenza delle stesse ‐ attraverso le funzioni sul portale impresa.gov nella sezione "Attestazione Richiesta Contributi". Le imprese editrici di prodotti editoriali di proprietà di soggetti diversi in forza di contratti di affitto o altri negozi, dovranno comunicare ‐ entro il medesimo termine del 31 gennaio ‐ lo sviluppo degli assetti proprietari dei soggetti proprietari delle testate edite attraverso le funzioni sul portale impresa.gov nella sezione "Attestazione Richiesta Contributi".

Per approfondimenti consultare la nota disponibile sul sito di AGCOM