Art 25 D.LGS. 14 marzo 2013 n.33

L'articolo 14 "Semplificazione dei controlli sulle imprese" del D.L. 9 febbraio 2012 n.5, convertito con L. del 4 aprile 2012 n.35, impone a tutte le Pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale la lista dei controlli di propria pertinenza a cui sono assoggettate le imprese. La pubblicazione della lista dei controlli da parte di una Pubblica Amministrazione ha effetti di pubblicità ed informazione anche sul presente portale. Il metodo attraverso il quale si realizza tale pubblicità è il seguente::

  • La Pubblica Amministrazione pubblica (e mantiene aggiornata) sul proprio sito istituzionale la lista dei controlli;
  • L'Amministrazione invia alla casella PEC controlli.pa@cert.impresainungiorno.gov.it una semplice comunicazione nella quale specifica il proprio nome anagrafico corrispondente a quello presente nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) e l'indirizzo esatto della rete internet che punta alla parte del proprio sito istituzionale ove è pubblicata la lista dei controlli. Per assicurare la corretta identificazione del mittente, la comunicazione di cui sopra, dovrà essere spedita da una casella di posta elettronica certificata (PEC) che nell'IPA risulti appartenere alla Pubblica Amministrazione.

Per le Pubbliche amministrazioni che volessero avere informazioni di maggior dettaglio sulla redazione della lista di controlli si rinvia alle Linee Guida preparate dalla Conferenza Unificata.

Riferimenti normativi