Ultimo aggiornamento: 05/02/2024
Imprese e lavoratori autonomi che hanno sede in un altro Stato dell’Unione europea possono esercitare la propria attività anche in Italia, con possibilità di scegliere tra il regime di stabilimento e il regime di prestazione transfrontaliera temporanea e occasionale.
La libertà di stabilimento riguarda il concreto perseguimento di un’attività economica attraverso una sede fissa per un periodo indeterminato; richiede integrazione nell’economia dello Stato membro e implica l’acquisizione di clienti in tale Stato sulla base di uno stabile domicilio professionale.
La libera prestazione di servizi è caratterizzata dalla mancanza di una partecipazione stabile e continua nella vita economica dello Stato Membro ospitante. La distinzione tra stabilimento e prestazione di servizi deve essere compiuta caso per caso, prendendo in considerazione non solo la durata, ma anche la regolarità, periodicità e continuità della prestazione di servizi. Per la prestazione occasionale e temporanea di servizi un prestatore può avvalersi di un’infrastruttura nello Stato ospitante senza esservi per questo stabilito.
Nel caso di attività per le quali è necessaria una qualifica professionale, sono richiesti al prestatore di servizi adempimenti specifici.