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Domande ricorrenti Domande ricorrenti

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D: Vorrei vendere temporaneamente artigianato in Italia durante le vacanze di Natale, non da uno stand, ma come commercio ambulante. Ho bisogno di una licenza?

R: In linea di principio l'attività in questione è regolamentata in Italia (art. 28 e seguenti, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, come modificato dal d. Lgs. 59/2010) e necessita di autorizzazione in quanto implica l'occupazione del suolo pubblico.

Le norme locali possono imporre ulteriori limiti, ad esempio per quanto riguarda aree specifiche (come il centro storico).

L'attività può essere esercitata anche sotto forma di prestazione transfrontaliera di servizi, ad esempio nell'ambito di una mostra temporanea (“fiera”). In questo caso non è necessario ottenere un'autorizzazione, è sufficiente presentare un preavviso (SCIA: “segnalazione certificata di inizio attività”) all'autorità locale competente (“Comune”).

L'attività è soggetta all'adempimento di esigenze personali, quali l'assenza di procedimento penale (art. 71, d. Lgs. 59/2010), e deve essere esercitata per mezzo di automezzi. La procedura è gestita dall'autorità locale del distretto in cui verrà avviata l'attività. Anche il titolare della licenza ha diritto alla vendita porta a porta. La licenza è valida su tutto il territorio nazionale.

I dettagli di contatto e il sito Web dell'autorità competente, nonché i moduli di domanda e l'elenco dei documenti da presentare, sono disponibili nella seguente pagina Web: Sportelli SUAP