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D: Sono un imprenditore stabilito in Repubblica Ceca. Posso fornire in Italia una prestazione temporanea di servizi nel settore edile? Ho bisogno di un permesso speciale?

R: In Italia le attività edili sono regolate principalmente dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Queste attività possono essere soggette o meno al possesso di una qualifica professionale. In linea di principio, quelle di muratore e carpentiere sono attività artigiane che non richiedono una qualifica professionale; quelle di geometra e ingegnere sono, invece, professioni regolamentate, che richiedono la trasmissione all’autorità competente della dichiarazione preventiva del prestatore di servizi.

L’articolo 6 del d.P.R. n. 380/2001 indica tutte le attività edili che non richiedono il possesso di una qualifica professionale. In caso di professione regolamentata, prima dello svolgimento della prestazione è necessario trasmettere una dichiarazione preventiva all'autorità competente. Negli altri casi, invece, l’attività potrà essere svolta in Italia in regime di libera prestazione transfrontaliera, ovvero in modalità temporanea e occasionale, senza dover soddisfare alcun adempimento preliminare.

Le attività indicate al comma 2 dell’art. 6 possono essere svolte previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale competente per territorio.

L’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001 indica le attività che richiedono l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire) da parte dell’autorità competente, ovvero il Comune dove devono essere svolti i lavori, al quale deve essere trasmessa tutta la necessaria documentazione relativa ai lavori da svolgere, mentre l'art. 22 indica le attività che possono essere svolte previa trasmissione all'autorità competente della denuncia di inizio attività.

Il sito internet dell’autorità competente (lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune competente per territorio) può essere individuato attraverso la seguente pagina web: Sportelli SUAP

Anche per le attività che non richiedono una qualifica professionale è necessario il rispetto della normativa in materia di protezione ambientale, prevenzione incendi e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Adempimenti specifici a tal fine sono indicati nel d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).