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D: Sono interessato a svolgere commercio ambulante di tipo itinerante per vendere manufatti nel periodo natalizio. È necessaria una licenza?

R: L’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche in forma itinerante è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, art. 28 e seguenti), così come modificato dal d. lgs. 59/2010 di recepimento della direttiva servizi (direttiva 2006/123/CE). In base all’art. 70 del d. lgs. n. 59/2010, l’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è subordinato ad autorizzazione, che può essere rilasciata anche a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative. La legislazione locale può stabilire limitazioni relativamente alle aree nelle quali è possibile svolgere l’attività, ad esempio per il centro storico. L'attività temporanea di vendita al dettaglio in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari è soggetta alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune competente per territorio.

L’autorizzazione è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, in particolare: possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010; assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; iscrizione alla CCIAA Registro Imprese per le società di persone; per le persone fisiche l’iscrizione presso la Camera di Commercio deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, l'attività può essere svolta solamente con mezzi mobili quali negozio mobile, autocarro, autoveicolo ad uso promiscuo.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente (persona fisica o giuridica) intende avviare l’attività. Tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. I titolari dell’autorizzazione possono esercitare l’attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale.

Attraverso la seguente pagina web è possibile individuare lo Sportello Unico competente per territorio, nel cui sito internet sono disponibili i moduli di richiesta di autorizzazione, oltre a ogni altra informazione rilevante: Sportelli SUAP