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Distacco transnazionale non genuino: chiarimenti INAIL sul regime sanzionatorio

Distacco transnazionale non genuino: chiarimenti INAIL sul regime sanzionatorio

 

Il distacco di lavoratori da un altro paese all’Italia deve rispettare una serie di regole per non configurarsi come somministrazione di manodopera e per non rischiare di incorrere in sanzioni.

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INAIL - ha assunto una posizione molto chiara in merito ad alcune richieste di precisazioni sul distacco di lavoratori effettuato da un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia ( D.Lgs. n. 136/2016).

 

Il distacco da un altro paese all’Italia deve rispettare una serie di regole per non configurarsi come somministrazione di manodopera.

 

Il 10 giugno L’INAIL ha diramato una nota https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2019/06/INL_nota_5398_19.pdf.

 

Nel caso di distacco non genuino, se l’ azienda invia i lavoratori presso una propria unità locale e distaccante e distaccatario coincidono dal punto di vista giuridico, va applicata una sanzione unica al solo distaccante estero.

 

Infatti l’unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi una autonoma sede secondaria – nei confronti della quale poter applicare le sanzioni – solo se risulta iscritta nel Registro Imprese ed è identificata in Italia attraverso un proprio rappresentante legale. Non è sede secondaria, quindi, l’ufficio di rappresentanza con funzioni promozionali e pubblicitarie oppure che raccoglie informazioni o fa ricerche di mercato.

 

La sanzione va irrogata all’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante estero ed è pari a cinquanta euro al giorno per ogni lavoratore.