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Domande ricorrenti Domande ricorrenti

D: Una startup innovativa registrata in un paese europeo può partecipare a tutte le call pubbliche nei 27 Paesi dell’Unione Europea? Quale tassazione si applica: quella del paese dove è registrata la startup pur operando a livello europeo ? Oppure si parlerebbe di esterovestizione?

R: Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2), una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni 
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione 
  • non distribuisce e non ha distribuito utili 
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico 
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:

sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione; impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Tutti i requisiti per la costituzione di una startup innovativa, insieme alla normativa di riferimento e alle agevolazioni previste per questa tipologia di impresa, sono illustrati alla seguente pagina web:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative

In linea di principio, un’impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi negli altri Stati membri in forma stabile oppure in modalità temporanea e occasionale. La partecipazione a gare e procedure di appalti rientra nella prestazione occasionale e temporanea di servizi. Per quanto riguarda la disciplina fiscale applicabile, l’Italia ha stipulato con gli altri Stati membri dell’Unione europea convenzioni per evitare doppie imposizioni:

https://www.finanze.gov.it/it/Fiscalita-dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/

In base a tali convenzioni, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; se l’impresa svolge la sua attività all’estero mediante una stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.