Lingua Lingua

English English italiano italiano

Domande ricorrenti Domande ricorrenti

Indietro

D: Sono italiana, residente in UK e lavoro a Londra come dipendente. In precedenza, lavoravo come traduttrice; sono ancora registrata come libera professionista (sole trader) nel Regno Unito. Attualmente presto ancora occasionalmente servizi di traduzione per istituzioni e clienti italiani. Vorrei sapere che cosa cambia per me - per offrire servizi di traduzione su base occasionale - dopo la Brexit dal punto di vista fiscale e quali sono gli adempimenti burocratici. Non ho la partita IVA perché non raggiungo il fatturato richiesto nel Regno Unito per aprirla.

R: Al 1° gennaio scorso i rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione europea sono regolati dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, dall’altra:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN

Il Titolo II della Parte Seconda consente la prestazione temporanea e occasionale di servizi; più precisamente, la prestazione transfrontaliera di servizi è disciplinata dal Capo 3.
Per quanto riguarda il pagamento dell’IVA, la regola per i servizi prestati da professionisti stabiliti in Paesi extra-UE è l’autofatturazione da parte del cliente stabilito in Italia.

Per quanto riguarda i profili fiscali dell’attività, tra Italia e Regno Unito vige una convenzione contro la doppia imposizione:

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Varie/REGNO_UNITO_1988-Testo_G.U._ita.pdf

In base all’articolo 7 della Convenzione, gli utili di un’impresa di uno Stato contraente (Regno Unito) sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tal caso, gli utili sono imponibili nell'altro Stato (Italia), ma unicamente nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizzazione.
Tali principi si applicano anche alle attività di lavoro autonomo.
Infatti, in base all’articolo 14 della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente (Regno Unito) ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato (Italia), ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

 

Ultima modifica 22/02/2023