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D: Quali sono gli adempimenti IVA per le vendite e prestazioni di servizi eseguite all'estero tramite piattaforme on-line?

R: In applicazione della direttiva 2006/112/CE come modificata dalla direttiva 2008/8/CE, i soggetti passivi che erogano servizi elettronici o servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico denominato “Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico (“MOSS”). Il MOSS è anche un regime di tassazione opzionale che opera come modifica del luogo di tassazione Iva applicabile alle prestazioni TTE e ai servizi elettronici B2C. In base alle disposizioni del diritto dell’Unione europea sopra richiamate, infatti, la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale e non in quello del prestatore; attraverso il MOSS, dunque, il fornitore non è tenuto ad identificarsi per effettuare gli adempimenti prescritti (dichiarazioni e versamento) presso ogni Stato Membro dove presta i propri servizi.

La direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 45, prevede che fino alla soglia minima annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’Iva si applicherà nel Paese dove è stabilito il cedente soggetto passivo dell’imposta; se, nel corso di un anno civile, sarà superata la soglia minima annua di 10.000 euro, si applicherà, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destinazione dei beni. Al superamento del limite monetario, i cedenti, quali soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al Moss, quale alternativa all’identificazione, ai fini dell’imposta, nei singoli Paesi in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.

Nel caso di commercio elettronico indiretto, ossia della vendita tramite Internet di beni fisici a consumatori finali stabiliti in un altro Stato dell’Unione europea, la direttiva sopra citata prevede l’abolizione dal 1° luglio 2021 delle soglie attualmente previste dai singoli Stati membri, con applicazione di un’unica soglia complessiva di riferimento, pari a 10.000 euro al netto dell’IVA su base annuale per tutte le vendite a distanza intracomunitarie a privati.

Al superamento di tale soglia il venditore dovrà identificarsi in ciascuno Stato membro per assolvere gli adempimenti Iva previsti da ciascun Paese UE nel quale si effettua una vendita a privato, indipendentemente dall’importo della cessione. In alternativa, a partire dalla stessa data sarà possibile esercitare l’opzione per applicare il meccanismo MOSS, attualmente utilizzato solo per il commercio elettronico diretto, così evitando l’obbligo di apertura di una posizione IVA.

Entro tali limiti, fatta salva l’applicazione delle disposizioni speciali relative alla tipologia di beni messi in commercio (es. beni sottoposti ad accisa, integratori alimentari, ecc.) e di quelle in materia di etichettatura, l’attività di commercio può essere considerata una prestazione transfrontaliera di servizi che, ove esercitata al di fuori dello Stato di stabilimento in modalità occasionale e temporanea, non è soggetta ad obblighi di autorizzazione o comunicazione preventiva all’autorità.

 

Ultima modifica 22/02/2023