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DISTACCO DEI LAVORATORI – CHIARIMENTI SUGLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
Nella circolare n. 1 del 16 febbraio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna ad occuparsi delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, per la prevenzione e il contrasto delle fattispecie di distacco transnazionale non autentico, poste in essere da imprese stabilite in un altro Stato membro o in un Paese extra UE. E’ stato infatti introdotto un obbligo di conservazione documentale, a carico del datore di lavoro, stabilendo che “durante il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: conservare, predisponendone copia in lingua italiana, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sugli obblighi amministrativi relativi al distacco transnazionale dei lavoratori, relativamente in particolare alla natura della “documentazione equivalente” alla “comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro“, che dovrà essere oggetto di verifica nel corso dell’attività di vigilanza.
Il legislatore con tale formula ha voluto tenere conto del fatto che in altri ordinamenti nazionali potrebbe non essere prevista una comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro (obbligatoria, invece, nel nostro Paese) e che, in tal caso, sia possibile utilizzare qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa.
L’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro.
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