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Credito di imposta edicole

L'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e modificato dall’ articolo 98, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 67, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito delle misure connesse all'emergenza da COVID-19, ha prorogato la misura, con alcune modifiche, anche per gli anni 2021 e 2022, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno dei due anni.

Il DPCM 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.

Per l'anno 2022, il credito di imposta è destinato a:

  1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  2. imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo;
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
  • indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019 e, in particolare,
    • nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10;
    • nel caso di imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici: la presenza del codice attività primario 82.99.20.

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio per l'anno 2022 possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre 2022.

Per ulteriori dettagli sulla misura, consultare la pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. Per eventuali richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica  credito.edicole@governo.it.

Scarica il manuale utente (aggiornato al 26/08/2022) utile per la compilazione della domanda.