Domande frequenti Domande frequenti

D: Un imbianchino stabilito in Italia deve recarsi in Austria per eseguire per qualche giorno un lavoro di imbiancatura in un centro commerciale. Quali sono gli adempimenti necessari per la trasferta?

R: In linea di principio, un'impresa legalmente stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea può prestare i propri servizi in altri Stati membri in modalità temporanea e occasionale senza alcuna restrizione, sulla base dei requisiti prescritti dall'ordinamento giuridico di appartenenza e senza bisogno di iscrizione al registro delle imprese. Pertanto, un imbianchino può offrire i propri servizi in un altro Stato membro dell’Unione europea, quale è l’Austria, in modalità temporanea e occasionale senza alcun adempimento preliminare.

Peraltro, per la prestazione transfrontaliera di servizi delle professioni regolamentate, per le quali è necessario il possesso di una qualifica professionale, uno Stato membro può richiedere che il prestatore, che si sposta per la prima volta nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea per fornire servizi, informi in anticipo l'autorità competente con una dichiarazione scritta (cfr. articolo 7 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

Informazioni generali sulla regolamentazione dell’attività di imbianchino in Austria sono disponibili alla seguente pagina web (in inglese)

Recognition of professional education (bmaw.gv.at)

Ultima modifica: 24/10/2023